Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Il contributo integrativo
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di anzianità
Supplementi di pensione
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Prestazione contributiva reversibile
Trattamento minimo
Rideterminazione
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPACL
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Consulenti del Lavoro

Pensione di inabilità
Requisiti
Riconoscimento di inabilità assoluta e permanente
5 anni di contribuzione (requisito non necessario in caso di infortunio)
La pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Entro dieci anni successivi al pensionamento, e comunque entro il 75° anno di età, l’Ente può verificare la permanenza delle condizioni di inabilità.

Calcolo
L’importo della pensione di inabilità è calcolato con le stesse norme della pensione di vecchiaia.
(Art. 7 Regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009