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LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

 

TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  42/2006

 

 Premessa

 

 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/1999, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 45/1990 nella parte in cui non prevedevano la mancanza di un’alternativa alla ricongiunzione onerosa dei contributi, dove non si raggiunge il diritto a pensione in nessuna gestione. Con l’ordinanza n. 244/2000 la stessa Corte Costituzionale sanciva l’autoapplicabilità dei principi contenuti nella sentenza del 1999.

L’art. 71 della legge 388/2000 aveva quindi previsto l’emanazione di uno o più decreti interministeriali per determinare le modalità di attuazione della totalizzazione dei periodi assicurativi. A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva emanato il decreto n. 57/2003.

Successivamente, la legge 243/2004 aveva previsto l’emanazione di un decreto legislativo per rivedere il principio della totalizzazione estendendone l’operatività anche nei casi in cui il lavoratore maturi il diritto a pensione in una gestione.

Il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, ha dato attuazione alla delega conferita dal Governo, introducendo una nuova disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il Ministro del Lavoro, con direttiva del 2 marzo 2006, interviene sul calcolo del trattamento pensionistico pro-quota a carico di enti previdenziali pubblici e sull’anzianità contributiva richiesta nella singola gestione.

La legge 247/2007 (comma 76 dell’art. 1, lettera a) modifica l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 42/2006 riducendo il limite minimo di anzianità contributiva previsto nella singola gestione per totalizzare i periodi assicurativi.

 

Destinatari e condizioni

 

La totalizzazione è la possibilità di utilizzare, cumulandoli gratuitamente, periodi assicurativi non coincidenti posseduti in diverse gestioni pensionistiche al fine di conseguire un’unica pensione.

 La facoltà di totalizzare può essere esercitata da soggetti iscritti a più forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, delle casse privatizzate e private dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e del Fondo clero e ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica.

 La totalizzazione è ammessa a condizione che:

  • il lavoratore non sia titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;

  • la contribuzione maturata in ogni singola gestione, per le pensioni di vecchiaia e con 40 anni di contribuzione [1], non sia inferiore a 3 anni [2](6 anni per le domande presentate fino al 31.12.2007);

  • riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal lavoratore.

La facoltà di totalizzare viene quindi concessa anche ai lavoratori che maturano il diritto a pensione in una delle gestioni interessate, purché non titolari di  pensione.

Possono avvalersi della totalizzazione:

  • i titolari di pensione ai superstiti, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico diretto;

  • i familiari superstiti titolari di pensione diretta, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico indiretto.

La totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (anche in sede di trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia). Tuttavia, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il titolare di assegno ordinario di invalidità può avvalersi della totalizzazione al fine del conseguimento della pensione di inabilità (in questo caso l'assegno viene revocato) [3].

Nel determinare l'anzianità contributiva ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento, vigenti alla data di presentazione della domanda di totalizzazione.

La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi totalizzabili posseduti dal lavoratore. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  42/2006 (3 marzo 2006), preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.

Non è quindi possibile la totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (salvo il caso di periodo non totalizzabile poiché, ad esempio, inferiore a 3/6 anni).

 

Prestazioni ammesse

 

Il ricorso alla totalizzazione è consentito per perfezionare il diritto a pensione:

  • di vecchiaia, al raggiungimento del 65° anno d’età;

  • con almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica;

  • di inabilità assoluta e permanente;

  • indiretta.

La facoltà di totalizzare viene quindi esclusa per il conseguimento della pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione, dell’assegno ordinario d’invalidità, dell’inabilità alla mansione e delle invalidità specifiche per inidoneità al servizio o ad esercitare la propria professione.

Oltre alle condizioni sopra esposte (non titolarità di pensione, totalizzazione di tutti e per intero i periodi posseduti), di seguito illustriamo i requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione.

 

a) Pensione di vecchiaia totalizzata

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia viene perfezionato al raggiungimento dei seguenti requisiti:

  • 65 anni di età (sia per gli uomini che per le donne);

  • 20 anni di anzianità contributiva (calcolata col cumulo);

  • ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall’albo, ecc.).

Per il conseguimento della pensione di vecchiaia possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al 31.12.2007).

 

b) Pensione con 40 anni di contribuzione totalizzata

 

Per l’accesso alla pensione prima del compimento del 65° anno di età il lavoratore deve perfezionare:

  • 40 anni di anzianità contributiva (calcolata col cumulo);

  • ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall’albo, ecc.).

Per il conseguimento della pensione con 40 anni di contribuzione possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al 31.12.2007).

 

c) Pensione di inabilità totalizzata

 

Il diritto alla pensione  di “inabilità assoluta e permanente” viene conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante.

Per il conseguimento della pensione di inabilità va considerata la contribuzione versata in qualunque gestione, anche se inferiore a 3 anni.

La facoltà di totalizzare è esclusa per il conseguimento dell’assegno ordinario d’invalidità, mentre si potrà ricorrere alla totalizzazione anche in presenza di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro qualora l’evento invalidante si verifichi in costanza di iscrizione ad una delle gestioni dell’INPDAP.

Il trattamento pensionistico di inabilità viene determinato attribuendo la maggiorazione convenzionale “con le regole dell’ordinamento in cui si verifica l’evento invalidante [4].

L’accertamento della sussistenza del requisito sanitario viene effettuato dalla gestione di ultima iscrizione [5].

 

d) Pensione indiretta totalizzata

 

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Per il conseguimento della pensione indiretta va considerata la contribuzione versata in qualunque gestione, anche se inferiore a 3 anni.

 

Procedimento

 

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda - del lavoratore o del suo avente causa – e va presentata all’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato.

Tale Ente promuove il procedimento.

Qualora il lavoratore da ultimo risulti iscritto a più gestioni può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. In caso di richiesta pensione indiretta o di inabilità, la gestione scelta risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in regime di totalizzazione.

L’Istituto o la Cassa che riceve la domanda, quindi, contatterà gli altri Enti presso i quali il lavoratore risulta iscritto e, successivamente, verificherà il diritto alla prestazione richiesta sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche la contribuzione accreditata per periodi coincidenti va conteggiata una sola volta.

Il criterio generale da seguire nella scelta della gestione da neutralizzare deve essere sempre quello di maggior favore per il lavoratore [6]. 

 

Calcolo delle prestazioni

 

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati (compresi, quindi, anche i periodi coincidenti temporalmente).

 

a) Enti previdenziali pubblici

 

Il decreto legislativo 42/2006 ha stabilito che il trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali pubblici (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS) va determinato con il sistema di calcolo contributivo in regime di opzione [7].

Tale sistema si applica anche ai  giornalisti con rapporto di lavoro subordinato iscritti all’INPGI [8].

Il Ministro del Lavoro, con direttiva del 2 marzo 2006, ha disposto che qualora il lavoratore abbia raggiunto in una gestione "i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione", il trattamento pensionistico di propria competenza va calcolato con il sistema vigente nell'ordinamento di detta gestione (sistema di calcolo retributivo o misto, in base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995).

L’obiettivo della direttiva del Ministro del Lavoro è di salvaguardare, all’assicurato che ha maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, il sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse chiesto la pensione nella predetta gestione.

L’INPS ha chiarito che per “diritto ad autonoma pensione” rileva, ove richiesta, anche la finestra di uscita prevista nella singola gestione interessata [9].

Per la determinazione del sistema di calcolo (retributivo o misto), l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 viene effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i contributi utili e non utili al diritto a pensione purché non sovrapposti temporalmente [10].

 

b) Enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509/1994

 

Il trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509/1994 (Casse di previdenza di avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, ragionieri e periti commerciali, Enti di previdenza di consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, ecc.) viene determinato con il sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

  • per la determinazione del montante contributivo vengono considerati i contributi soggettivi versati dall’iscritto (entro il tetto reddituale eventualmente previsto nei rispettivi ordinamenti), compresi quelli versati a titolo di riscatto ed esclusi quelli versati a titolo integrativo e di solidarietà;

  • il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con garanzia del tasso minimo annuo pari all’1,5%; il predetto tasso non può comunque superare il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media del PIL nominale dell’ultimo quinquennio. Per le annualità precedenti la privatizzazione dell’ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;

  • l’importo della pensione annua viene determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cui alla tabella A allegata alla legge 335/1995 (eventualmente aggiornata);

  • la quota di pensione annua viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente applicando la seguente formula

Dove:

Ptot Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
 
Po Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell’ente previdenziale
 
P1 Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b),c) dell’art. 4 comma 3
 
A Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista
 
a Anzianità contributiva maturata presso l’ente

 

 

I predetti parametri possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l’introduzione di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

Qualora il lavoratore abbia maturato in una gestione il requisito contributivo minimo previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia si applica, per il periodo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dallo stesso ordinamento.

 

c) Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 103/1996

 

Il trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali privati dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi (Ente Nazionale di Previdenza degli Infermieri, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’infanzia, degli Attuari, Chimici, Dottori Agronomi e Forestali, dei Geologi, dei Biologi, degli Psicologi, dei Periti industriali, dei Giornalisti collaboratori), costituiti ai sensi del decreto legislativo 103/1996, viene determinato con il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

 

Decorrenza dei trattamenti pensionistici

 

I trattamenti pensionistici diretti di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione e di inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

La pensione ai superstiti, invece, decorre dal mese successivo al decesso del dante causa.

 

Pensione totalizzata

 

Le varie quote di pensione sono poste a carico delle singole gestioni e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivo con onere a carico delle gestioni interessate secondo il meccanismo del pro-rata.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS, anche se non ha a carico nessuna quota.

Sulle pensioni totalizzate:

  • non spetta il trattamento minimo [11];

  • spettano, se soddisfatti i limiti di reddito previsti, le maggiorazioni sociali qualora una quota del trattamento sia stata liquidata da una gestione dove è previsto tale beneficio (FPLD, gestioni speciali lavoratori autonomi, ecc.);

  • spetta l’assegno al nucleo familiare (ANF) se una quota di pensione è a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti o, in caso contrario, gli assegni familiari (AF) previsti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

A nostro avviso, se soddisfatti i limiti di reddito previsti, la pensione totalizzata (diretta, indiretta o reversibilità di una pensione totalizzata) spettante ai lavoratori che hanno iniziato l’attività lavorativa prima del 1996 deve essere integrata al trattamento minimo [12].

Le pensioni totalizzate, inoltre, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo.

La pensione diretta liquidata con la totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata in regime di totalizzazione va presentata all'INPS, Ente che effettua il pagamento, anche se non ha a carico nessuna quota.

 

[1] Direttiva del Ministro del Lavoro del 2 marzo 2006

[2] Art. 1, comma 76, della legge 247/2007

[3] Circolare INPS n. 9/2008

[4] Direttiva  del Ministro del Lavoro del 2 marzo 2006

[5] Circolare INPS n. 69/2006

[6] Circolare INPS n. 9/2008

[7] Criteri previsti dal decreto legislativo 180/1997, così come modif. dal decreto legislativo 278/1998

[8] Direttiva del Ministro del Lavoro del 2 marzo 2006

[9] Messaggio INPS n. 17730/2008

[10] Circolare INPS n. 69/2006

[11] Circolare INPS n. 9/2008 e nota Ministero del Lavoro del 7.11.2007

[12] Vedi circolare INCA n. 49/2008

 


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