LA PREVIDENZA
DEI LIBERI PROFESSIONISTI
TOTALIZZAZIONE
PERIODI ASSICURATIVI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2006
Premessa
La
Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/1999, aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 45/1990 nella parte in cui non
prevedevano la mancanza di un’alternativa alla ricongiunzione onerosa dei
contributi, dove non si raggiunge il diritto a pensione in nessuna gestione. Con
l’ordinanza n. 244/2000 la stessa Corte Costituzionale sanciva l’autoapplicabilità
dei principi contenuti nella sentenza del 1999.
L’art. 71 della legge 388/2000 aveva quindi
previsto l’emanazione di uno o più decreti interministeriali per determinare le
modalità di attuazione della totalizzazione dei periodi assicurativi. A tal
fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva emanato il decreto n. 57/2003.
Successivamente, la legge 243/2004 aveva
previsto l’emanazione di un decreto legislativo per rivedere il principio della
totalizzazione estendendone l’operatività anche nei casi in cui il lavoratore
maturi il diritto a pensione in una gestione.
Il decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio
2006, ha dato attuazione alla delega conferita dal Governo, introducendo una
nuova disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Il Ministro del Lavoro, con direttiva del 2
marzo 2006, interviene sul calcolo del trattamento pensionistico pro-quota a
carico di enti previdenziali pubblici e sull’anzianità contributiva richiesta
nella singola gestione.
La legge 247/2007 (comma 76 dell’art. 1, lettera
a) modifica l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 42/2006 riducendo
il limite minimo di anzianità contributiva previsto
nella singola gestione per totalizzare i periodi assicurativi.
Destinatari e condizioni
La totalizzazione è la possibilità di
utilizzare, cumulandoli gratuitamente, periodi assicurativi non coincidenti
posseduti in diverse gestioni pensionistiche al fine di conseguire un’unica
pensione.
La facoltà di totalizzare può essere
esercitata da soggetti iscritti a più forme pensionistiche a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della stessa, delle casse privatizzate e private dei liberi
professionisti di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996, della gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e del Fondo clero e
ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica.
La totalizzazione è ammessa a condizione che:
-
il lavoratore non sia titolare di
trattamento pensionistico in nessuna delle predette gestioni;
-
la contribuzione maturata in ogni singola
gestione,per le pensioni di
vecchiaia e con 40 anni di contribuzione
, non sia
inferiore a 3 anni
(6
anni per le domande presentate fino al 31.12.2007);
-
riguardi tutti e per intero i periodi
assicurativi posseduti dal lavoratore.
La facoltà di totalizzare viene quindi concessa
anche ai lavoratori che maturano il diritto a pensione in una delle gestioni
interessate, purché non titolari di pensione.
Possono avvalersi della totalizzazione:
-
i titolari di pensione ai superstiti, al
fine di conseguire un unico trattamento pensionistico diretto;
-
i familiari superstiti titolari di pensione
diretta, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico indiretto.
La totalizzazione dei periodi assicurativi è
preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità
(anche in sede di trasformazione dell’assegno in
pensione di vecchiaia). Tuttavia, in
caso di aggravamento delle condizioni di salute, il titolare di assegno
ordinario di invalidità può avvalersi
della totalizzazione al fine del conseguimento della pensione di inabilità (in
questo caso l'assegno viene revocato)
.
Nel determinare l'anzianità contributiva
ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento, vigenti alla
data di presentazione della domanda di totalizzazione.
La totalizzazione deve riguardare tutti e per
intero i periodi assicurativi totalizzabili posseduti dal lavoratore. La
richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 42/2006
(3 marzo 2006), preclude il diritto all’esercizio della facoltà di
totalizzazione.
Non è quindi possibile la totalizzazione
parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi
contributivi di una singola gestione (salvo il caso di periodo non totalizzabile
poiché, ad esempio, inferiore a 3/6 anni).
Prestazioni ammesse
Il ricorso alla totalizzazione è consentito per
perfezionare il diritto a pensione:
-
di vecchiaia, al raggiungimento del 65°
anno d’età;
-
con almeno 40 anni di contribuzione,
indipendentemente dall’età anagrafica;
-
di inabilità assoluta e permanente;
-
indiretta.
La facoltà di totalizzare viene quindi esclusa
per il conseguimento della pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione,
dell’assegno ordinario d’invalidità, dell’inabilità alla mansione e delle
invalidità specifiche per inidoneità al servizio o ad esercitare la propria
professione.
Oltre alle condizioni sopra esposte (non
titolarità di pensione, totalizzazione di tutti e per intero i periodi
posseduti), di seguito illustriamo i requisiti richiesti per il diritto alle
prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione.
a) Pensione di vecchiaia totalizzata
Il diritto alla pensione di vecchiaia viene
perfezionato al raggiungimento dei seguenti requisiti:
-
65 anni di età (sia per gli uomini che per
le donne);
-
20 anni di anzianità contributiva
(calcolata col cumulo);
-
ulteriori requisiti, diversi da quelli di
età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione
del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall’albo, ecc.).
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia
possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali si è in possesso
di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al 31.12.2007).
b) Pensione con 40 anni di contribuzione
totalizzata
Per l’accesso alla pensione prima del
compimento del 65° anno di età il lavoratore deve perfezionare:
-
40 anni di anzianità contributiva
(calcolata col cumulo);
-
ulteriori requisiti, diversi da quelli di
età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad esempio cessazione
del rapporto di lavoro dipendente, cancellazione dall’albo, ecc.).
Per il conseguimento della pensione con 40 anni
di contribuzione possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali
si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno 3 anni (6 anni fino al
31.12.2007).
c) Pensione di inabilità totalizzata
Il diritto alla pensione di “inabilità
assoluta e permanente” viene conseguito in base ai requisiti di assicurazione e
di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è
iscritto al verificarsi dello stato invalidante.
Per il conseguimento della pensione di
inabilità va considerata la contribuzione versata in qualunque gestione, anche
se inferiore a 3 anni.
La facoltà di totalizzare è esclusa per il
conseguimento dell’assegno ordinario d’invalidità, mentre si potrà ricorrere
alla totalizzazione anche in presenza di inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro qualora l’evento invalidante si verifichi in costanza
di iscrizione ad una delle gestioni dell’INPDAP.
Il
trattamento pensionistico di inabilità viene determinato attribuendo la
maggiorazione convenzionale “con le regole dell’ordinamento in cui si
verifica l’evento invalidante”
.
L’accertamento della sussistenza del requisito
sanitario viene effettuato dalla gestione di ultima iscrizione
.
d) Pensione indiretta totalizzata
Il diritto alla pensione indiretta è conseguito
in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori
requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era
iscritto al momento della morte.
Per il conseguimento della pensione indiretta
va considerata la contribuzione versata in qualunque gestione, anche se
inferiore a 3 anni.
Procedimento
La totalizzazione dei periodi assicurativi è
conseguibile a domanda - del lavoratore o del suo avente causa – e va presentata
all’Ente di ultima iscrizione dell’assicurato.
Tale Ente promuove il procedimento.
Qualora il lavoratore da ultimo risulti iscritto
a più gestioni può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. In
caso di richiesta pensione indiretta o di inabilità, la gestione scelta
risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle prestazioni in
regime di totalizzazione.
L’Istituto o la Cassa che riceve la domanda,
quindi, contatterà gli altri Enti presso i quali il lavoratore risulta iscritto
e, successivamente, verificherà il diritto alla prestazione richiesta sommando
tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell'anzianità
contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche la
contribuzione accreditata per periodi coincidenti va conteggiata una sola volta.
Il criterio generale da seguire nella scelta
della gestione da neutralizzare deve essere sempre quello di maggior favore per
il lavoratore
.
Calcolo delle prestazioni
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte
di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico pro-quota in
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati (compresi, quindi, anche i
periodi coincidenti temporalmente).
a) Enti previdenziali pubblici
Il decreto legislativo 42/2006 ha stabilito che
il trattamento pensionistico a carico degli enti previdenziali pubblici (INPS,
INPDAP, IPOST, ENPALS) va determinato con il sistema di calcolo contributivo in
regime di opzione
.
Tale sistema si applica anche ai giornalisti
con rapporto di lavoro subordinato iscritti all’INPGI
.
Il Ministro del Lavoro, con direttiva del 2
marzo 2006, ha disposto che qualora il lavoratore abbia raggiunto in una
gestione "i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione",
il trattamento pensionistico di propria competenza va calcolato con il sistema
vigente nell'ordinamento di detta gestione
(sistema di calcolo retributivo o misto, in
base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995).
L’obiettivo della direttiva del Ministro del
Lavoro è di salvaguardare, all’assicurato che ha maturato il diritto a pensione
in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, il sistema di calcolo che
sarebbe stato applicato qualora avesse chiesto la pensione nella predetta
gestione.
L’INPS ha chiarito che per “diritto ad
autonoma pensione” rileva, ove richiesta, anche la finestra di uscita
prevista nella singola gestione interessata
.
Per la determinazione del sistema di calcolo
(retributivo o misto), l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31
dicembre 1995 viene effettuato tenendo presente la contribuzione complessiva
maturata nelle gestioni interessate alla totalizzazione, computando tutti i
contributi utili e non utili al diritto a pensione purché non sovrapposti
temporalmente
.
b) Enti
previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509/1994
Il trattamento pensionistico a carico degli
enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 509/1994 (Casse
di previdenza di avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti,
ragionieri e periti commerciali, Enti di previdenza di consulenti del lavoro,
medici, farmacisti, veterinari, ecc.) viene determinato con il sistema di
calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
-
per la determinazione del montante
contributivo vengono considerati i contributi soggettivi versati
dall’iscritto (entro il tetto reddituale eventualmente previsto nei
rispettivi ordinamenti), compresi quelli versati a titolo di riscatto ed
esclusi quelli versati a titolo integrativo e di solidarietà;
-
il tasso annuo di capitalizzazione dei
contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento
netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare, con garanzia del tasso minimo annuo pari all’1,5%; il
predetto tasso non può comunque superare il tasso annuo di capitalizzazione
dato dalla variazione media del PIL nominale dell’ultimo quinquennio. Per le
annualità precedenti la privatizzazione dell’ente il tasso di
capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;
-
l’importo della pensione annua viene
determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione relativo all’età di cui alla tabella A
allegata alla legge 335/1995 (eventualmente aggiornata);
-
la quota di pensione annua viene maggiorata
in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente applicando
la seguente formula

Dove:
Ptot |
Quota di pensione da totalizzazione per gli
enti previdenziali privatizzati
|
Po |
Trattamento previdenziale da totalizzazione
calcolato con il metodo vigente nell’ente previdenziale
|
P1
|
Trattamento previdenziale da totalizzazione
calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b),c)
dell’art. 4 comma 3
|
A
|
Anzianità di iscrizione richiesta da
ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia,
comunque pari a 15 anni qualora non prevista
|
a |
Anzianità contributiva maturata presso
l’ente |
|
I predetti parametri possono essere modificati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di
sostanziali modifiche dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino
l’introduzione di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
Qualora il lavoratore abbia maturato in una
gestione il requisito contributivo minimo previsto per l’accesso alla pensione
di vecchiaia si applica, per il periodo relativo a tale gestione, il sistema di
calcolo della pensione previsto dallo stesso ordinamento.
c) Enti previdenziali privati costituiti ai
sensi del decreto legislativo 103/1996
Il trattamento pensionistico a carico degli
enti previdenziali privati dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato
all’iscrizione in appositi albi o elenchi (Ente Nazionale di Previdenza degli
Infermieri, Assistenti sanitari e Vigilatrici d’infanzia, degli Attuari,
Chimici, Dottori Agronomi e Forestali, dei Geologi, dei Biologi, degli
Psicologi, dei Periti industriali, dei Giornalisti collaboratori), costituiti ai
sensi del decreto legislativo 103/1996, viene determinato con il sistema di
calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici diretti di
vecchiaia, con 40 anni di contribuzione e di inabilità decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione
in regime di totalizzazione.
La pensione ai superstiti, invece, decorre dal
mese successivo al decesso del dante causa.
Pensione totalizzata
Le varie quote di pensione sono poste a carico
delle singole gestioni e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei
limiti previsti da ogni singola gestione.
Gli aumenti a titolo di rivalutazione
automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivo con
onere a carico delle gestioni interessate secondo il meccanismo del pro-rata.
Il pagamento degli importi liquidati dalle
singole gestioni è effettuato dall’INPS, anche se non ha a carico nessuna quota.
Sulle pensioni totalizzate:
-
non spetta il trattamento minimo
;
-
spettano, se soddisfatti i limiti
di reddito previsti, le maggiorazioni sociali qualora una quota del trattamento
sia stata liquidata da una gestione dove è previsto tale beneficio
(FPLD, gestioni speciali lavoratori autonomi,
ecc.);
-
spetta l’assegno al nucleo
familiare (ANF) se una quota di pensione è a carico di una forma assicurativa
dei lavoratori dipendenti o, in caso contrario, gli assegni familiari (AF)
previsti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
A nostro avviso, se soddisfatti i limiti di
reddito previsti, la pensione totalizzata (diretta, indiretta o reversibilità di
una pensione totalizzata) spettante ai lavoratori che hanno iniziato l’attività
lavorativa prima del 1996 deve essere integrata al trattamento minimo
.
Le pensioni totalizzate, inoltre, sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo.
La pensione diretta liquidata con la
totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti
da ogni singola gestione.
La domanda di pensione di reversibilità di
pensione diretta già liquidata in regime di totalizzazione va presentata
all'INPS, Ente che effettua il pagamento, anche se non ha a carico nessuna
quota.
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