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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di solidarietà
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Pensione di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione del montante contributivo
Trattamento Minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
EPAP
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Pensioni ai superstiti
Requisiti
Il dante causa deve essere un pensionato o un assicurato che abbia almeno 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

La pensione indiretta è calcolata sulla base del trattamento che sarebbe spettato al de cuius in caso di inabilità.

Spetta al coniuge ed ai figli minori, maggiorenni inabili o studenti fino a 21 anni, 26 se universitari.
In mancanza di questi la pensione spetta ai genitori ultrasessantacinquenni inabili ed a carico del dante causa; in mancanza anche di genitori aventi diritto essa spetta a fratelli e sorelle purché non sposati, inabili al lavoro ed a carico.

La pensione ai superstiti è liquidata nella seguenti percentuali:

Coniuge - 60%
Figlio unico in assenza di vedovo/a - 70%
Figli con vedovo/a - 20%
Più figli in assenza di vedova - 40%
Genitori e fratelli/sorelle - 15%

La somma delle pensioni derivanti da una stessa posizione non può comunque superare il 100% della pensione stessa o della pensione teorica spettante in caso di indiretta.

Qualora il dante causa non avesse maturato i requisiti necessari, i superstiti hanno diritto alla restituzione dei contributi soggettivi.
(Art. 17 regolamento)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009