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ENPAB |  | Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Biologi | Cumulo La pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall’art. 1 commi 21 e 22 della legge 335/95. Per quanto riguarda l’assegno di invalidità, in caso di cumulo con redditi di lavoro o d’impresa si applica la tabella G di cui all’art. 1 comma 41 della 335/95. La pensione di inabilità è incumulabile con qualunque tipo di reddito da lavoro. Le pensioni Enpab sono cumulabili con analoghi trattamenti erogati da altri enti nei modi e con i limiti previsti nella legge 335/95 per le pensioni erogate esclusivamente nel sistema contributivo. (Art. 3 Regolamento Enpab)
N.B. Ricordiamo che l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni prevista dall’articolo 19 della legge 133/08 non sarà applicata dalle casse libero professionali se i rispettivi CDA non modificheranno i regolamenti. |
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