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Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Contributi da riscatto
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Assegno di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAB
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Biologi

Cumulo
La pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall’art. 1 commi 21 e 22 della legge 335/95.
Per quanto riguarda l’assegno di invalidità, in caso di cumulo con redditi di lavoro o d’impresa si applica la tabella G di cui all’art. 1 comma 41 della 335/95.
La pensione di inabilità è incumulabile con qualunque tipo di reddito da lavoro.
Le pensioni Enpab sono cumulabili con analoghi trattamenti erogati da altri enti nei modi e con i limiti previsti nella legge 335/95 per le pensioni erogate esclusivamente nel sistema contributivo.
(Art. 3 Regolamento Enpab)

N.B. Ricordiamo che l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni prevista dall’articolo 19 della legge 133/08 non sarà applicata dalle casse libero professionali se i rispettivi CDA non modificheranno i regolamenti.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009