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Indice
I fondi
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Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
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Contributo di maternità
Contributi da riscatto
Versamenti volontari
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Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Assegno di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Trattamento minimo
Cumulo
Maternità
Prestazioni assistenziali
ENPAB
Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Biologi

Pensioni ai superstiti
Requisiti
Il dante causa deve essere un pensionato o un assicurato che abbia almeno 5 anni di contributi di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

La pensione indiretta è calcolata sulla base del trattamento che sarebbe spettato al de cuius in caso di inabilità.

Spetta al coniuge ed ai figli minori, maggiorenni inabili o studenti fino a 21 anni, 26 se universitari. In mancanza di questi la pensione spetta ai genitori ultrasessantacinquenni inabili ed a carico (fiscale) del dante causa; in mancanza anche di genitori aventi diritto essa spetta a fratelli e sorelle purchè non sposati, inabili al lavoro ed a carico.

La pensione ai superstiti è liquidata nella seguenti percentuali:

Coniuge - 60%
Figlio unico in assenza di vedovo/a - 70%
Figli con vedovo/a - 20%
Più figli in assenza di vedova - 40% per ciascun orfano
Genitori e fratelli/sorelle - 15%

La somma delle pensioni derivanti da una stessa posizioni non può comunque superare il 100% della pensione stessa o della pensione teorica spettante in caso di indiretta.
(Artt. da 23 a 25 Regolamento Enpab)

Nel caso in cui sia carente il requisito contributivo, spetta ai superstiti una indennità una tantum, se rientrano nei requisiti reddituali di cui all’articolo 3 comma 6 della legge 335/95 (limiti di reddito per l’assegno sociale), pari all’ammontare dell’assegno sociale per ogni anno di contribuzione accreditato. Tale una tantum non può comunque superare l’ammontare del montante contributivo accreditato dal fu biologo presso la Cassa.
(Art. 26 Regolamento Enpab)

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009