Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Indice
I fondi
Tavola Sinottica 1
Tavola Sinottica 2
Comparazioni
La Totalizzazione
La Ricongiunzione
Dettagli
Dati Generali
Contributo soggettivo
Contributo integrativo
Contributo di maternità
Riscatti
Versamenti volontari
Prestazioni erogate
Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Assegno di invalidità
Pensioni ai superstiti
Restituzione dei contributi
Cumulo
Trattamento Minimo
Maternità
Prestazioni assistenziali
EPPI
Ente Nazionale Previdenza dei Periti Industriali

Cumulo
La pensione di vecchiaia è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o dipendente nella misura prevista dall’art. 1 commi 21 e 22 della legge 335/95.
All’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all’Art. 1 comma 42 della legge 335/95, così come per le pensioni di reversibilità quelle previste dalla tabella F della citata legge.

N.B. Ricordiamo che l’abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni prevista dall’articolo 19 della legge 133/08 non sarà applicata dalle casse libero professionali se i rispettivi CDA non modificheranno i regolamenti.

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

  © by Fulvio Rubino - 2009